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L’art. 411 cod. civ. prescrive che i provvedimenti di cui agli artt. 375 e 376 cod. civ. sono emessi dal Giudice Tutelare.

Pertanto il Giudice Tutelare è competente a concedere l’autorizzazione per l’alienazione dei beni, per la costituzione di pegni o ipoteche, per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, compromessi, transazioni ed accettazione di concordati, come dispone il reimpiego dei capitali e del prezzo delle vendite. Autorizza altresì quanto indicato dall’art. 374 cod. civ..

E’ opportuno precisare che nell’ambito dell’amministrazione di sostegno il Giudice Tutelare assorbe la competenza del Tribunale Collegio, salvo sua diversa disposizione configurabile ai sensi dell’art. 411 cod. civ..

Naturalmente tale competenza sussiste in astratto perché il Giudice individuerà, per il caso specifico, quegli atti che necessiteranno di autorizzazione preventiva.

Leggi anche: Chi può essere amministratore di sostegno? 

Il Giudice potrà concretamente configurare 4 ipotesi:

  1. gli atti che il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell’amministratore senza autorizzazione preventiva;
  2. gli atti che il beneficiario potrà compiere con l’assistenza dell’amministratore, previa autorizzazione;
  3. gli atti che l’amministratore può compiere da solo senza autorizzazione preventiva, se non quella originaria;
  4. gli atti che l’amministratore può compiere da solo preventivamente autorizzato;

 

Per quanto non previsto dal provvedimento del Giudice Tutelare il beneficiario conserverà la capacità d’agire così ai sensi e per gli effetti dell’art. 409 cod. civ..

L’amministratore opererà nel rispetto dei bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario e secondo le prescrizioni giudiziali.

Nel caso dell’amministrazione, l’amministratore potrebbe venire rimosso per negligenza nella gestione del suo ufficio, perché compie atti violando la legge o non osservando quanto prescritto dal giudice, così come potrebbe cessare l’amministrazione di sostegno perché ne sono venuti meno i presupposti, quindi nel caso in cui il beneficiario abbia riacquistato tutte le sue autonomie e capacità o nel caso in cui le condizioni del beneficiario siano così peggiorate da determinare l’avvio del procedimento di interdizione o per i casi meno gravi quello dell’inabilitazione.

Qualora, dunque, il Giudice Tutelare constati che l’amministrazione di sostegno sia “inidonea” a proteggere il beneficiario, informa il Pubblico Ministero affinché  promuova il giudizio di interdizione o di inabilitazione. L’amministrazione di sostegno cesserà con la nomina del tutore o del curatore provvisorio o con la pronuncia d’interdizione o inabilitazione.

 

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