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Per consenso informato si intende l’adesione volontaria, libera, cosciente, personale, attuale, manifesta e specifica del paziente al trattamento medico-clinico a seguito di puntuale, adeguata, precisa e completa informazione da parte dell’esercente la professione medica con riferimento al trattamento medico (diagnostico-terapeutico) da praticarsi sul paziente destinatario dell’informazione e beneficiario del trattamento.

Dati normativi di riferimento del consenso informato

Si rinvengono nell’ambito della legislazione interna ed in quella internazionale.

L’art. 32 della nostra costituzione al 2° comma prescrive “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

L’art. 32 come sopra richiamato sottolinea che centro dei processi decisionali della persona sofferente è la volontà della stessa.

Altro riscontro preciso lo si rinviene nel codice deontologico medico, che prescrive espressamente all’art. 30 che il medico deve tener conto delle capacità di comprensione di ascolto del soggetto malato al fine di ottenere la migliore adesione possibile rispetto ai trattamenti terapeutici e diagnostici ed a loro alternative.

Lo stesso art.30 prescrive che “Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive, e le eventuali alternative diagnostico terapeutiche, e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tener conto delle sue capacità di comprensione al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazioni da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi e/o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, deve essere rispettata.”

Altre informazioni si rinvengono nella legislazione speciale in tema: di trapianto di rene da vivente, L. 458/1967, di interruzione di gravidanza L. 194/1978, di tossico dipendenza, di donazione di sangue ecc…, si pensi ancora al D.M. 25 gennaio 2001, art. 2, dove in tema di prelievo per la raccolta di emocomponenti al 4° comma , prescrive:”…… La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di aumentare la raccolta di alcuni emocomponenti, è consentita solo in casi adeguatamente motivati e previa acquisizione del consenso informato del donatore reso consapevole dello svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio.”, così come previsto dall’art. 12 dello stesso D.M. “Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.”, ancora può essere richiamata la L.  19 febbraio 2004, n. 40, art. 6 in tema di procreazione assistita (testo allegato).

Non mancano nel nostro panorama parlamentare iniziative dirette a disciplinare e normare il consenso informato nonché tutta la complessa questione relativa alle direttive anticipate (testamento di vita o biologico), alla procura sanitaria.

In ambito internazionale si possono richiamare la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina che espressamente prevede il ricorso al consenso informato quale dato da cui non è possibile prescindere prima di effettuare qualsiasi analisi ed intervento medico anche ai fini della ricerca scientifica, ancorché si tratti di soggetto affetto da infermità mentale. Opportuno è ancora il riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, dove premessa la centralità della persona quale punto cardine per gli stati aderenti, all’art. 3 rubricato Diritto all’integrità della persona si legge: “1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

  • il consenso libero ed informato  della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;…”.

Quanto richiamato consente di affermare con tranquillità che non esiste ad oggi una disciplina specifica del consenso informato, una norma che ne delinei il contenuto, connotandolo con precisione di prescrizione con valenza civilistica.

 

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