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PREMESSA

Il presente articolo ha lo scopo di offrire una lettura semplificata, per la famiglia e gli operatori socio-sanitari, della normativa relativa all’amministrazione di sostegno, introdotta nel nostro ordinamento con la legge n.6 del 9 gennaio 2004.

La finalità, che si vuole perseguire, non è quella di fornire un’analisi completa della disciplina sull’amministrazione di sostegno, ma è quella di dare un primo strumento conoscitivo snello e semplice, che possa indicare agli operatori socio-sanitari o ai singoli come orientarsi.
La legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha, infatti, apportato diverse innovazioni, modificando in parte la disciplina in tema di interdizione e inabilitazione ed introducendo, ex novo, nel nostro sistema, la figura dell’amministrazione di sostegno.
Risulta, quindi, utile chiarire gli elementi di novità proposti dalla legge, rispondendo gli interrogativi più frequenti che possono emergere trattando l’argomento dell’amministrazione di sostegno.

Gradualità negli interventi di protezione nell’Amministrazione di sostegno

Il legislatore con la legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha riletto gli istituti a protezione dei soggetti deboli sia attraverso la possibilità di graduare i diversi interventi, sia con una particolare e rinnovata attenzione verso la persona, valore primario da salvaguardare.
La gradualità dell’intervento si coglie bene se si considera che mentre prima gli strumenti di protezione erano solo due, inabilitazione e interdizione, connotati da una discreta rigidità, oggi si è passati a tre diversi istituti: l’amministrazione, l’inabilitazione e l’interdizione. Inoltre, all’interno dell’amministrazione di sostegno, è possibile graduare il singolo intervento, predisponendo per ogni persona specifiche modalità di protezione, così come è possibile limitare gli effetti dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 427 cod. civ.).

La tutela del soggetto debole nell’amministrazione di sostegno passa così attraverso l’esame dei bisogni, delle aspirazioni e delle richieste della persona; si ricerca, se possibile, il consenso del beneficiario e si dà rilievo all’eventuale dissenso.

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