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Si ricorre al Giudice Tutelare depositando un ricorso (vedi schema di ricorso in appendice). E’ già stata evidenziata al riguardo la necessità di verificare presso i singoli Uffici del Giudice Tutelare quale sia la prassi applicativa in uso e ciò sia per la proposizione del ricorso che per gli elementi che lo compongono in modo da renderlo completo.

Il ricorso, ai sensi dell’articolo 407 del codice civile, dovrà contenere:

  1. Le generalità del ricorrente e prova della sua legittimazione attiva, in altri termini il soggetto ricorrente deve indicare con esattezza se rientra fra i soggetti di cui all’art. 417 cod. civ. . Ad esempio, il parente entro il quarto grado potrà per ragioni di opportunità esibire certificati storici di famiglia o documentazione equiparata, atta a dimostrare il rapporto di parentela. Per il coniuge, uno stato di famiglia o un estratto per riassunto di atto di matrimonio. Per la persona stabilmente convivente, potrà esibirsi uno stato di famiglia ed eventualmente un certificato di residenza. Il giudice, al riguardo, potrà comunque accertare la stabile convivenza con l’utilizzo di tutti i mezzi istruttori che riterrà utili al procedimento. Per i servizi socio sanitari, vale quanto già indicato, i responsabili sono legittimati ex art. 406 cod. civ.;
  2. Le generalità complete del beneficiario e la sua “dimora abituale” (vedi glossario alla voce dimora, residenza, domicilio);
  3. Le ragioni per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, indicando, per quanto possibile quali sono i bisogni effettivi dell’eventuale beneficiario, senza trascurare tutti i dati indicati a pagina 34, che consentono di dare un profilo personale e patrimoniale, il più preciso possibile, del beneficiario. Sarà opportuno indicare concretamente per quali atti è richiesto l’intervento dell’amministrazione di sostegno quale mero assistente o quale rappresentante del beneficiario;
  4. L’indicazione, se conosciuti dal ricorrente, del nominativo ed il domicilio del coniuge, discendenti ed ascendenti, dei fratelli e conviventi del beneficiario;
  5. L’indicazione di eventuali situazioni di urgenza, che richiedono un intervento tempestivo e provvisorio da parte del Giudice Tutelare. A tal riguardo si rammenta che il Giudice Tutelare può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti urgenti diretti alla cura della persona e per la conservazione ed amministrazione del patrimonio. Naturalmente l’urgenza va “dimostrata”, osservando che la stessa è caratterizzata dal fatto che qualora non venga adottato il provvedimento richiesto, ne possono derivare danni alla persona o al patrimonio della stessa.

 

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