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L’art. 405 cod. civ. prevede la possibilità che il Giudice Tutelare, laddove ne sussista la necessità, adotti “anche d’ufficio”, quindi “anche di sua iniziativa”, i provvedimenti urgenti per

  1. la cura della persona
  2. la conservazione del patrimonio
  3. l’amministrazione del patrimonio

Nel caso si verifichi la necessità di adottare un provvedimento urgente, il Giudice Tutelare può nominare un amministratore di sostegno provvisorio, indicando contestualmente gli atti che è autorizzato a compiere, anche in rappresentanza del beneficiario.

Si può evidenziare che la norma ha offerto uno strumento operativo importante ed utilizzabile in più occasioni, strumento nuovo e che può colmare un vuoto normativo.

Infatti, mentre si può configurare l’adozione di provvedimenti urgenti per chi verrà sottoposto ad amministrazione di sostegno, la norma  non configura uguale possibilità per chi si vedrà sottoposto ad interdizione o ad inabilitazione.

Si può ritenere pertanto che si possa ricorrere all’amministrazione di sostegno provvisoria anche per quei soggetti che potranno essere sottoposti ad interdizione e per i quali si necessita di adottare provvedimenti urgenti, in difetto dei quali evidente appare il pregiudizio alla persona o al patrimonio dalla stessa.

E’ opportuno, ancora, precisare che i provvedimenti urgenti, con riferimento alla cura della persona, non possono sconfinare nell’ambito dell’operatività del medico che interviene in casi di urgenza ed in casi che rientrano nell’ipotesi di stato di necessità. Il medico in tali occasioni interviene senza necessità di autorizzazione alcuna.

Con riferimento agli aspetti patrimoniali, gli atti urgenti non necessariamente sono atti di natura conservativa, ma potrebbero essere atti dispositivi e quindi anche di alienazione. Si pensi al caso di un possibile beneficiario dell’amministrazione di sostegno che sia proprietario di un immobile in pessimo stato di conservazione e la cui compromessa condizione statica potrebbe generare danni a terzi.  Il beneficiario non dispone della liquidità sufficiente per effettuare un intervento di risanamento e necessita quindi, di addivenire, con urgenza, alla vendita del manufatto stesso a favore di un terzo.

 

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