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Sì, l’apertura e la chiusura dell’amministrazione di sostegno vengono annotate a margine dell’atto di nascita della persona interessata: il beneficiario.L’art. 405 cod. civ. dispone che il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento durante la vita dell’ammini-strazione stessa, vengano annotati in un apposito registro presso la cancelleria dell’ufficio del Giudice Tutelare.

E’ possibile dunque per i terzi che devono trattare con persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, venire a conoscenza del contenuto dell’amministrazione stessa, relativamente agli atti per i quali dimostrano interesse. Potranno pertanto rivolgersi alla cancelleria del Giudice Tutelare, con richiesta motivata.

Ancora  i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno sono iscritti nel casellario giudiziale così come previsto dal novellato testo unico D.P.R  14 novembre 2002, n.313, per effetto dell’art. 18 della L. 6/2004.

Leggi anche: In casi di urgenza a chi ci si rivolge per ottenere un provvedimento a favore del soggetto possibile beneficiario? 

 

È possibile opporsi al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno?

Sì, è possibile opporsi al decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno, mediante reclamo alla Corte d’Appello e successivo ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 720 bis cod. proc. civ..

Come è possibile reclamare anche il decreto che rigetta il ricorso con cui è richiesta l’apertura dell’amministrazione di sostegno o ne modifichi il contenuto. Si possono ritenere legittimati al reclamo ed al ricorso in Cassazione, tutti coloro che sono legittimati a ricorrere per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.

E’ opportuno rammentare che è possibile richiedere, purché ne sussistano i presupposti, la revoca o la modifica del provvedimento che ha determinato l’apertura dell’amministrazione di sostegno; l’eventuale rigetto del ricorso potrà essere impugnato nei gradi indicati e quindi con reclamo in Corte d’Appello e ricorso in Cassazione.

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